17 Luglio 2009...10:20

Professori universitari, questi sconosciuti

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Come ci ha ricordato Francesco Giavazzi nell’articolo di cui parlavo ieri, il ministero dell’Istruzione si appresta a produrre l’ennesima riforma dell’Università. Come facilmente prevedibile, la discussione – quando non fortemente viziata da ferocia ideologica e/o da retoricume tardoliberista – si è già incanalata su dettagli piuttosto marginali, mentre purtroppo continua ad essere trascurata ogni riflessione sui nodi strutturali che affliggono il mondo universitario nel suo complesso. Uno di questi è – a mio giudizio – l’irrisolto problema dello stato giuridico dei docenti.  Esso serve a definire “chi è” un dato soggetto nell’ordinamento di una data istituzione e “che cosa deve o può fare” all’interno di essa. Da un lato, la norma costituzionale che fissa il principio dell’autonomia e indipendenza della funzione docente alimenta l’idea che il professore universitario non dipenda da nessuno e a nessuno debba rendere conto del proprio operato. Dall’altro, ogni docente è di fatto un pubblico funzionario senza sapere chi è il suo datore di lavoro, e quindi il soggetto a cui spetta il diritto/dovere di organizzare, indirizzare e controllare la docenza universitaria (il Ministero, oppure la singola Università che assume il docente, oppure la Facoltà dove materialmente lavora?).

La totale indeterminatezza identitaria in cui si trova il docente universitario italiano si estende anche al contenuto delle sue prestazioni. Per usare un termine tanto in voga si potrebbe dire che “il contratto di lavoro accademico è incompleto”. E come si sa, quando un contratto è incompleto si possono produrre svariati risultati negativi. Da un lato, si può cadere in comportamenti predatori del datore di lavoro (in tutti i casi e tutte le forme non previsti dal contratto, domina sempre la volontà e l’interesse del datore). Dal lato opposto si può cadere in comportamenti opportunistici del lavoratore (il lavoratore persegue esclusivamente il proprio tornaconto personale anche quando ciò è lesivo della prestazione stessa). Un terzo caso interessante è quello “oblativo” (il lavoratore, anche in assenza di un capo, per ragioni morali, ideologiche o simili, fa propri gli obiettivi e gli interessi dell’organizzazione, che antepone ai propri). Purtroppo, nessuna di queste tre tipologie di comportamento può essere presa a modello per il buon funzionamento di un’organizzazione complessa come l’università, e l’esperienza insegna che quando si presentano tutte e tre simultaneamente, come avviene nella maggior parte delle facoltà e dei dipartimenti, i risultati collettivi possono essere disastrosi.

C’è un secondo punto critico che va considerato in stretta relazione col precedente. Il docente, a dispetto del nome, non è solo chiamato ad insegnare, ma anche a studiare. Dunque non solo il non si capisce bene chi sia il suo datore di lavoro, a chi deve rispondere del proprio operato, ma nemmeno per che cosa viene pagato, ovvero di che cosa deve rispondere: della propria attività di docente o di studioso? Tant’è vero che, tecnicamente, il professore è sul libro paga di una struttura didattica ma i suoi avanzamenti di carriera e di reddito dipendono dalla “valutazione comparativa dei suoi meriti scientifici“, ossia non dal giudizio del suo (presunto) datore di lavoro (ministro, rettore, preside, studenti?) ma da un soggetto esterno, la cosidetta comunità scientifica. E’ chiaro che qui la problematica dello stato giuridico è strettamente connessa con quella del disegno dei concorsi.

Prendiamo le due posizioni estreme che si fronteggiano in tema di concorsi: a) tutto il potere alla comunità scientifica (concorsi nazionali centralizzati a numero chiuso), b) tutto il potere alle facoltà (concorsi locali autonomi). Entrambe queste posizioni sono sbagliate, per la semplice ragione che entrambe violano un elementare principio organizzativo: se il professore universitario è chiamato a svolgere due funzioni (docenza e ricerca), e vogliamo che le svolga secondo dati obiettivi istituzionali (ad esempio: alta formazione e progesso scientifico), occorronno due soggetti istituzionalmente responsabili (facoltà e comunità scientifica) e due diverse forme di incentivi. Le due funzioni non sono perfettamente complementari, ma, almeno in parte, sostitutive, perchè il tempo e le competenze di ogni persona sono risorse limitate. Se il professore ha come sola authority la comunità scientifica e come solo incentivo la ricerca si mette a repentaglio l’impegno e la qualità della didattica. Se viceversa egli ha come sola authority la facoltà e come solo incentivo l’attività didattico-organizzativa, si corre il rischio di stroncare la ricerca. Se infine entrambi i controllori sono deboli, mal congegnati o ostaggio dei controllati, il risultato più probabile è che gli opportunisti faranno poca didattica e poca ricerca, gli altri sceglieranno il mix tra le due che più gli piace, ma che può non essere quello migliore per gli obiettivi istituzionali.

Le anticipazioni della riforma messa in cantiere dalla Gelmini si prestano ad una lettura coerente con le due authority di cui parlavo sopra. Sinceramente dubito però che la nuova variante possa miracolosamente funzionare dove sono fallite tutte le precedenti proposte. I motivi stanno tutti nel fatto che non vengono rimosse le vere cause del fallimento che sono essenzialmente due.  La prima è che il rapporto società-università non può che essere fiduciario e quindi non è pensabile che l’authority scientifica e quella didattica siano esterne o imposte all’università. Il sistema funziona solamente se c’è una forte autoregolazione basata su deontologia e reputazione, qualità largamente assenti in tutti i comparti dell’università italiana. La seconda è che da nessuna parte sta scritto a chiare lettere che i professori universitari sono o debbano essere soggetti a delle authority, nè quali siano i poteri di regolazione, controllo e sanzione di tali authority. Le qualità morali che necessitano alle classi dirigenti dell’università italiana non possono essere create per legge o per denaro, ma bisognerebbe almeno evitare di creare aggravanti e impegnarsi a fare buone leggi. Invece le proposte della Gelmini hanno poco a che fare con una vera riforma dello stato giuridico dei docenti, e sono molto lontane, non dico dalla soluzione, ma anche dalla corretta percezione del problema.

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